L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, attraverso i suoi uffici legislativi, intende precisare alcuni aspetti della vicenda legata al trasporto scolastico e al ruolo degli enti locali. Il parere rilasciato dal “Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi”, in data 30 agosto 2024, traccia un esaustivo e dettagliato quadro normativo, dal quale si evince con chiarezza la cornice entro la quale i Comuni debbano operare in materia di trasporto scolastico pubblico. Riportiamo fedelmente uno dei passaggi chiave del documento: “In attuazione del richiamato art. 9 (decreto legge n. 66/2014, ndr), con ultimo D.P.C.M. 11 luglio 2018 sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, sono obbligati a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Tra le categorie soggette al predetto obbligo figura, per quanto di interesse in questa sede, anche il trasporto scolastico al di sopra della soglia dei 40 mila euro”.
Nelle conclusioni finali il parere ribadisce: “Dall’esame del quadro normativo sopra riportato emerge con chiarezza la soggezione degli enti locali all’obbligo di approvvigionamento del servizio di trasporto scolastico mediante ricorso alle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori (…). Sussiste un generale obbligo per i comuni di ‘aderire alla gara indetta dal soggetto aggregatore, senza possibilità di dare corso ad autonome iniziative concorsuali, né di poter comparare le offerte, anche in considerazione del vincolo dei parametri di prezzo /qualità ex art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006’ (cfr. ex multiis Consiglio di stato – sez. V – 10 maggio 2022, n. 3650; Tar Campania, sez. ottava, 20 ottobre 2021, n. 6812; Tar Lazio, Roma, sez, II quater, 24 maggio 2018 n. 5781; Tar Toscana, 12 febbraio 2021, n. 242; Consiglio di stato, sezione V, 10 maggio 2022, n. 3650) la possibilità di ricorrere a procedure autonome di gara potrebbe trovare legittimazione legale solo a condizione che il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, previa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti (art. 1, comma 510 della legge 208 del 2015)”.