L’AQUILA – “La decisione che tutti gli automobilisti incappati nel famoso autovelox di Bussi sul Tirino attendevano sin dai primi ricorsi, è stata finalmente adottata.
Difatti, sono state emanate di recente dal Giudice di Pace di Pescara pronunce nel mezzo delle quali è stato accolto uno dei motivi principali e fondanti le centinaia di impugnazioni, nonché causa delle migliaia di contravvenzioni elevate agli utenti della strada – per buona parte oggi ricorrenti – ossia quello relativo alla mancanza di visibilità dell’apparecchio in questione. Il Giudice Onorario ha ritenuto bene di deliberare la illegittimità delle contravvenzioni atteso che lo strumento di rilevamento della velocità in parola è stato ben nascosto tra gli alberi, in mezzo ad una folta vegetazione”.
Lo afferma in una nota l’avvocato Carlotta Ludovici.
“Se fino a questo momento i diversi Giudici dell’Ufficio di Pescara chiamati a pronunciarsi sul “caso sociale” dell’autovelox di Bussi, con più di 50.000 multe sino ad oggi elevate dall’Ente comunale, hanno accolto e continuano ad accogliere i ricorsi con riferimento per lo più alla mancanza di omologazione dell’autovelox e all’irregolarità della taratura, con queste ultime sentenze, invece, è stata adottata una decisione innovativa e oltremodo importante che da ragione a diversi contravvenzionati.
Nella sentenza che punisce il Comune resistente per aver posizionato il velox nascosto tra gli alberi – spiega – si fa espresso riferimento a note sentenze della Suprema Corte a mezzo delle quali da tempo immemorabile la stessa ha ribadito che gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, come d’altro canto statuisce con norme di carattere imperativo il Codice della Strada. Pertanto, la chiara visibilità dell’autovelox è condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito. Sul punto è bene ricordare quanto affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso in una delle pronunce dal Giudice Onorario, ovverosia che grava l’obbligo civile di trasparenza sulla P.A., il cui potere sanzionatorio non è ispirato alla sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare”.
“Ebbene, alla luce di tali importanti diktat, la visibilità dell’autovelox è un principio oramai affermato esattamente come la necessaria omologazione degli stessi, che non può essere giammai sostituita dalla mera approvazione quale valida alternativa al procedimento appena citato.
Ancora una volta – termina Ludovici – la Giustizia sta trionfando, affermazione questa che ha una portata ed una valenza sociale ancora più importante in un momento storico tanto difficile per i cittadini”.
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