L’AQUILA: – Il primo capitolo affrontato dal collegio della Corte d’Appello nelle motivazoni della sentenza alla commissione Grandi Rischi e’ quello sulla riunione tenutasi all’Aquila con i sette membri dell’organismo, una settimana prima dell’evento catastrofico. A tal proprosito “La Corte ritiene che la riunione del 31 marzo 2009 non risponda a nessuno dei criteri legali che valgono ad identificarla come riunione della Commissione nazionale Grandi Rischi. Infatti, benche’ tutti gli imputati siano accusati a pari titolo in relazione alla indicata qualifica formale (‘tutti componenti della Cgr’) deve affermarsi che solo gli imputati Barberi, Boschi, Calvi ed Eva erano componenti effettivi della Cgr, sulla base della normativa vigente (art.4 DL 245/06, convertito in L 21/06 e conseguente Dpcm n 23582/06) dalla quale risulta la nomina del primo (Barberi) quale presidente vicario, in virtu’ della sua storia professionale, del secondo (Boschi) in qualita’ di Presidente dell’Ingv, del terzo e del quarto (Calvi ed Eva) in qualita’ di docenti universitari, esperti di rischio sismico.
Quanto agli altri tre imputati – prosegue il collegio – deve dirsi che: De Bernardinis, partecipo’ alla riunione in qualita’ di vice capo del Dpc (il cui capo Bertolaso, aveva indetto la riunione) e in tale veste rappresentava la massima autorita’ di protezione civile, interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico; era, pertanto, funzionalmente estraneo alla Cgr ed infatti si limito’ ad introdurre i temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta, e poi a presiedere la conferenza stampa; Selvaggi partecipo’ alla riunione su iniziativa del professore Boschi da questi invitato in qualita’ di Direttore del centro nazionale Terremoti dell’Ingv e fu infatti indicato a verbale quale ‘accompagnatore’ di Boschi; Dolce – spiega sempre il collegio dei giudici di Appello – direttore dell’Ufficio Rischio Simico del Dpc era anch’egli funzionalmente estraneo alla Cgr pur se partecipo’ alla condotta di valutazione. Ne consegue che in assenza di numero legale di dieci componenti in coerenza con le effettive modalita’ di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal capo del Dpc Bertolaso soltanto ai quattro componenti la Cgr ‘esperti del settore rischio sismico’) e con lo sviluppo della discussione, la riunione va ricondotta al paradigma delle ‘ricognizioni, verifiche e indagini’ che ‘in ogni momento’ il Capo del Dpc puo’ richiedere ai componenti della Cgr (art.3, c. 10 Dpcm 23582/06). Consegue altresi’ che il contributo di ogni partecipante alla riunione, in assenza di una deliberazione collegialmente assunta, debba essere analizzato, per la verifica dell’accusa di valutazione ‘approssimativa, generica e inefficace’ per quello che effettivamente e’ stato, cosi’ come risulta dalla verbalizzazione effettuata nell’occasione (bozza di verbale, redatta sulla base di appunti presi nel corso della riunione, e verbale ufficiale sottoscritto e reso pubblico il 6 aprile 2009, dopo il sisma) nonche’ dalle dichiarazioni dei testi presenti: Stati, Cialente, Salvatore, Leone, Del Pinto, Braga e degli stessi imputati”.