L’AQUILA: – Sempre in relazione alla riunione del 31 marzo della Commissione Grandi Rischi, i giudici di Appello evidenziano come “l’oggetto della riunione non puo’ che essere desunto dalla lettera di convocazione, con la quale si chiedeva ‘una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia dell’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15.38 locali’ e cio’ in contraddizione con l’imputazione che indica come ‘obiettivo’ della riunione la diversa finalita’ di informare la cittadinanza sull’attivita’ sismica in corso, mediante l’innesto diretto nel capo d’accusa del testo del comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2009 dal Dpc (‘…con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunita’ scientifica sull’attivita’ sismica delle ultime settimane’)”.
Secondo i giudici nell’istruttoria dibattimentale non si e’ “fornito alcun sostegno probatorio, sulla circostanza che tutti gli imputati (ad eccezione del De Bernardinis) avrebbero avuto diretta o indiretta conoscenza del comunicato, assumento volontariamente l’onere e l’obbligo di informare direttamente i cittadini del contenuto delle loro valutazioni, in adesione al ritenuto ‘mandato’ del capo del Dpc Bertolaso“. “L’analisi di quanto effettivamente detto nel corso della riunione – proseguono i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila nella sintesi delle motivazioni sulla sentenza – non consente di ritenere la sussistenza della condotta colposa relativa alla valutazione del rischio sismico, secondo l’accusa ‘approssimativa, generica e inefficace’, attribuita in cooperazione colposa a tutti gli imputati, ma riferibile in concreto ai soli Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce, non avendo De Bernardinis partecipato in alcun modo all’analisi delle questioni scientifiche, in coerenza con le sue competenze e il suo ruolo istituzionale”.
Sempre stando alle motivazioni “Il processo non offre, infatti, a parere della Corte, sostegno alcuno all’accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nel corso della riunione, cosi’ come verbalizzate e confermate dalle testimonianze dei presenti, il cui contenuto non e’ affatto assimilabile a quello dell’intervista televisiva rilasciata da De Bernardinis prima della riunione. E cio’ vale – evidenziano sempre i giudici d’Appello – tanto per i prfili di colpa generica, declinata nell’imputazione in tutti i tipi previsti dalla legge (negligenza, imprudenza, imperizia) quanto per quelli di colpa specifica, posti dal primo giudicie al centro del convincimento di responsabilita’. Ritiene la Corte che l’indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiche’ attiene, almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contraddittoriamente abbandonate, alle modalita’ della trattazione, ritenuta ‘approssimativa, generica e inefficace’, e tralasci il merito, quello dell’erroneita’ della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell’accusa di omicidio colposo plurimo. L’unico concreto criterio utilizzabile nella fattispecie, e’ quello della colpa generica, ipotizzabile, tuttavia, solo in relazione al ‘merito’ delle valutazioni esposte nel corso della riunione e quindi in sostanza alla ‘perizia’ degli esperti non al ‘metodo’ seguito nella trattazione e tanto meno al quantum degli approfondimenti manifestati su ogni specifico indicatore di rischio”.