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Grandi Rischi: Dinacci, punta il dito su Cialente

Pubblicato da Redazione
venerdì, 24 Ottobre 2014 - 15:39
in Cronaca

L’AQUILA: – “Ammesso e non concesso che qualcuno ci avesse detto cosa avremmo dovuto fare, e’ bene chiarire che il dipartimento della Protezione civile non ha competenze sismologiche. Le eventuali responsabilita’ della Protezione civile sono solo postume ad un evento. Come si puo’ quindi insinuare che dei dipendenti possano orientare le scelte comunicative della Commissione Grandi rischi? Roma non e’ responsabile della comunicazione in loco prima di ogni evento: la Protezione civile sul territorio e’ prima di tutto il sindaco”. Tra gli avvocati difensori che hanno preso la parola nella quarta udienza in Corte di Appello, alla Commissione Grandi Rischi, l’avvocato Filippo Dinacci, legale di fiducia di Mauro Dolce e Bernardo De Bernardinis, che ha sollevato osservazioni a Cialente prima e alla Stati poi sotto il profilo della comunicazione “rassicurazioni agli aquilani”. Secondo il legale Dolce non avrebbe svolto valutazioni in materia sismologica e formulare previsioni, lo stesso si era limitato ad introdurre le problematiche oggetto di discussione e a riferire dati oggettivi quali l’intensita’ e la durata delle scosse gia’ verificatesi e si era quindi astenuto dal partecipare alla discussione scientifica limitandosi a fornire una valutazione strettamente attinente al proprio ruolo istituzionale di funzionario della Protezione civile e alle proprie competenze di ingegnere strutturista con riferimento alla scossa gia’ prodottasi del 30 marzo 2009, non facendo altro che riprendere le affermazioni precedentemente rese dall’imputato Calvi e trarne le indicazioni da fornire ai tecnici delle amministrazioni locali in ordine ai rilievi dei danni subiti dalle costruzioni a seguito della scossa. Secondo Dinacci, la condotta dell’imputato Dolce oltre a palesarsi quale eziologicamente non connessa all’evento, neppure risultava in se’ connotata dalla violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia di cui alla colpa “normale” valutabile ex ante sulla scorta del parametro dell’agente modello. Passando alla disamina della posizione rivestita dall’imputato De Bernardinis e’ stato sostenuto che nell’ambito della riunione della Cgr lo stesso si era limitato ad aprire i lavori e al termine della discussione a porre la questione ‘sul tipo ed entita’ del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare’ all’evidenza riferita al terremoto magnitudo 4 verificatosi il precedente 30 marzo.Quanto all’intervista dell’imputato De Bernardinis in ordine alla “normalita’” del fenomeno sismico in atto nel territorio aquilano ed “allo scarico di energia”, e’ stato in primis stigmatizzato che la sentenza impugnata aveva parcellizzato le risposte ed affermazioni dell’imputato ed analizzato prima il termine “normale” e poi il concetto di “scarico di energia” arrivando a conclusioni erronee. Infatti – sempre secondo la ricostruzione fatta dalla difesa – dalla lettura integrale dell’intervista si evinceva chiaro che l’imputato si era limitato a riportare attendibili informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al Dipartimento di Protezione civile oltre che attraverso dichiarazioni ed interviste rilasciate da dirigenti e ricercatori dell’Ingv anche attraverso i comunicati ufficiali e che dette informazioni consentivano di ritenere che la sequenza sismica in atto rientrasse nella “normalita’” nel quadro della sismicita’ italiana e in particolare del territorio aquilano. Secondo Dinacci le dichiarazioni rese in sede di intervista contenevano due ordini di concetti: il primo inerente la “normalita’” del fenomeno sismico in atto nel territorio abruzzese nel senso che trattasi di territorio notoriamente soggetto a rischio sismico e pertanto soggetto “normalmente” ad eventi sismici, ed il secondo, al primo correlato, inerente lo stato di attenzione che doveva comunque essere mantenuto dalla cittadinanza stanziata su territori sismici. Non era pertanto dato comprendere come tali dichiarazioni potessero essere state poste alla base dell’affermazione che De Bernardinis fosse venuto meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla sua qualita’ e alla sua funzione volte alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta e completa come ritenuto invece dal primo giudice. Sulla dichiarazione la “situazione e’ favorevole”, sempre secondo il legale, non poteva affatto intendersi come una valutazione personale, ma costituiva una mera presa d’atto della situazione sismica del momento cosi’ come rappresentata da vari studiosi della materia e riportata dalla stampa. Quanto poi al riferimento del ‘bicchiere di vino’ che l’imputato avrebbe invitato a bere, e’ stato rimarcato come questi null’altro avrebbe fatto che rispondere alla battuta dell’intervistatore, il giornalista Gianfranco Colacito che era stato l’unico ad aver rivolto un invito a farsi un bicchiere.

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