
L’AQUILA – “Con la sospensiva concessa ieri dal TAR in merito alla modifica delle norme sul Prg, non vince la correttezza delle procedure, non vince la Soprintendenza né tantomeno vince l’opposizione: perde solo la ricostruzione delle frazioni, argomento tra i maggiori cavalli di battaglia di questa amministrazione in campagna elettorale.”
E’ quanto scrivono Paolo Romano, Capogruppo ed Elia Serpetti, Consigliere Il Passo Possibile
“Cosa succederà adesso? – continuano i due – Si perderà ancora altro tempo tra il giudizio del TAR e i successivi gradi di giudizio che sicuramente non mancheranno e sarà solo tempo sottratto alla ricostruzione privata delle frazioni, con buona pace di tutti quei proprietari e tecnici incaricati che invece speravano di snellire il processo di ricostruzione tramite le sostituzioni edilizie.
Tecnici e cittadini si troveranno davanti ad un bivio: scegliere di adottare le regole valide con la delibera di Consiglio n.109 del 2016, vale a dire il restauro conservativo, oppure attendere i gradi di giudizio del ricorso, esponendosi alle penalizzazioni previste in caso di ritardi o, peggio, al rischio di commissariamento previsto in caso d’inerzia.”
“Molto probabilmente, – proseguono Romano e Serpetti – alla fine, anche in caso di vittoria legale dell’amministrazione, il tempo perduto relegherà gli effetti della delibera n. 21 del 2019 ad una percentuale molto ristretta.
Questi sono gli effetti che si ottengono quando si tenta di piegare il diritto amministrativo alle volontà politiche senza rispetto alcuno della procedura. Infatti prima che un problema di merito è soprattutto di metodo, più volte sottolineato anche con specifiche pregiudiziali in consiglio comunale. Modificare nella sostanza la delibera nel suo atto conclusivo non è possibile se non attraverso l’apertura di un nuovo procedimento, attraverso fasi di pubblicità e di recepimento dei pareri, come quello della Soprintendenza: tutti gli interventi previsti nelle aree interessate dalla presente variante al piano vigente dovranno essere preventivamente autorizzate dalla stessa ai fini del rilascio dell’autorizzazione di competenza ai sensi dell’art.21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.”
“Non rispettare quanto specificamente declinato dalle norme – concludono – equivale a porsi consapevolmente e colpevolmente nelle condizioni di ricorsi legali, a maggior ragione se non si è mai chiesto preventivamente un incontro e una concertazione con l’istituzione deputata alla tutela della cultura storica del territorio, cioè la Soprintendenza.”