
L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Vice Presidentedella Regione Abruzzo Paolo Gatti e del consigliere e Presidente emerito Gianni Chiodi:
Con riguardo agli eventi sismici che hanno colpito il territorio abruzzese nel 2016 e nel 2017, con specifico riferimento alla sospensione delle IMPOSTE SUI REDDITI il comma 1-bis dell’articolo 48 del D.L. 189/2016 disciplina la ritenuta alla fonte (cd. busta paga pesante) stabilendo che “i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 non devono operare le ritenute alla fonte fino al 31 dicembre 2017.
Con riguardo, più in generale, ai termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari l’attuale comma 10 dell’articolo 48 definisce le scadenze temporali al 30 novembre 2017 per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole; al 31 dicembre 2017 per tutti gli altri soggetti.
E’ previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avvenga entro il 16 dicembre 2017 oppure entro il 16 febbraio 2018 a seconda dei casi. In particolare, i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole possono versare le somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
Tuttavia, la ripresa del versamento delle ritenute non operate a seguito della richiesta della cd. “busta pesante” può essere disciplinata con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017 con il quale si prevede la rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
In sostanza, la ripresa del versamento delle ritenute non operate a seguito dell’applicazione “busta paga pesante” può decorrere dal 28 febbraio 2018 e può essere spalmata su massimo 18 rate mensili di pari importo con le modalità dettate dal suddetto decreto ministeriale.
Con riguardo invece ai CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, la legge stabilisce che nei comuni ricompresi nel cratere sismico “sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
La norma definisce poi i termini per l’effettuazione dei pagamenti dei medesimi contributi, stabilendo che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, oggetto di sospensione, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
Come si può agevolmente notare – commentano Paolo Gatti Vice Presidente del Consiglio Regionale e Gianni Chiodi, consigliere e Presidente emerito – il quadro normativo è piuttosto confuso e pertanto poco conosciuto da cittadini e imprese, ed ha certamente risentito sia della instabilità politica, sia di contingenti esigenze di finanza pubblica. E’ però assolutamente necessario, superando il silenzio inerte delle ultime settimane, che il Governo della Regione Abruzzo, d’intesa con quelli delle altre Regioni interessate, si attivi con il Governo nazionale e con il Parlamento affinché venga disposto, con urgenza, il differimento della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e delle imposte sospese.
In primo luogo ciò appare necessario poiché è ben difficile ritenere che i contribuenti interessati abbiano possibilità e risorse per procedere da subito ed allo stesso tempo ai versamenti del passato, del presente e del futuro, con il raddoppio, nei fatti, dei pagamenti da effettuare.
In secondo luogo sarà necessario disporre fin da subito modalità di rateizzazione analoghe e misure di versamento identiche a quelle disposte dalla legge per il sisma del 2009 in applicazione dei principi di uguaglianza e pari trattamento per i cittadini e le imprese che hanno subito eventi calamitosi della stessa natura. Ricordiamo – concludono Gatti e Chiodi – che il lavoro delle Istituzioni portò a prevedere, per il terremoto del 6 aprile 2009, il versamento dei tributi sospesi nella misura del 40 per cento in centoventi rate mensili, dopo due anni e mezzo circa di sospensione, e non sarebbe accettabile che i cittadini e le imprese del sisma 2016/17 venissero trattati in maniera differente e senza alcuna plausibile spiegazione.