L’AQUILA – Si chiama Freedom of Information Act (FOIA) il nuovo diritto di accesso agli atti amministrativi che capovolge l’impostazione sino ad oggi mantenuta dalla legge: il diritto del cittadino di accedere alle informazioni e ai documenti della pubblica amministrazione non è più circoscritto ai soli casi espressamente indicati dalla legge, ma viene riconosciuto sempre e in via generale in qualsiasi materia e situazione, salvo laddove la legge impone le dovute eccezioni. Eccezioni che possono sussistere solo in caso di sicurezza nazionale, informazioni militari e segreti commerciali. Non più, quindi, un diritto di accesso agli atti limitato solo al titolare di un interesse qualificato e, quindi, della posizione giuridica sostanziale, ma a chiunque.
I documenti devono essere esibiti gratuitamente dall’amministrazione (salvo il rimborso delle spese vive, qualora sussistenti): la richiesta di accesso, quindi, può essere fatta in carta libera, senza dover pagare bolli o diritti. Il cittadino può presentare la domanda sia presentandosi direttamente allo sportello della pubblica amministrazione interessata, sia via posta elettronica certificata (PEC).
Il termine per la risposta all’istanza di accesso agli atti è tendenzialmente di 30 giorni, ma – come vedremo a breve – può variare in terminate circostanze.
Nel caso in cui l’amministrazione non risponda entro i termini fissati dalla legge all’istanza del cittadino, il silenzio non si considera più rigetto, ma accettazione e pertanto l’accesso è confermato
Entro quanto tempo deve rispondere l’amministrazione all’istanza?
All’istanza di accesso agli atti amministrativi, la P.A. deve rispondere entro 30 giorni. Tuttavia, se l’amministrazione ritiene che l’accesso agli atti possa pregiudicare i diritti di altri soggetti (cosiddetti controinteressati) è tenuta a informarli immediatamente dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso: da questo momento, però, il termine di 30 giorni per la risposta al richiedente si sospende. I controinteressati hanno 10 giorni di tempo, da tale comunicazione, per riferire se sono favorevoli o contrari alla richiesta di accesso. Una volta che l’amministrazione ha ricevuto tale riscontro dei controinteressati, il termine dei 30 giorni ritorna a decorrere da dove si era interrotto. Ecco perché, l’originario termine di 30 giorni potrebbe slittare finanche a 60 giorni.
Una volta acquisito l’eventuale responso dei controinteressati, la P.A. comunica al cittadino la propria decisione.
Che fare se l’amministrazione rifiuta l’istanza di accesso agli atti?
Come abbiamo detto, per rigettare l’istanza di accesso agli atti amministrativi, l’ente pubblico deve rispondere in modo espresso: difatti il silenzio si considera come accoglimento. Tale diniego, inoltre, deve essere motivato, specificando le ragioni per cui non si intende dar corso alla richiesta di accesso.
In caso di rigetto dell’istanza, il cittadino ha la possibilità di rivolgersi:
- al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione
- al difensore civico per gli atti delle amministrazioni locali
- al responsabile anti-corruzione.