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Vasca-doccia senza bonus fiscale, ok per caldaia

Pubblicato da Redazione
giovedì, 03 Marzo 2016 - 10:22
in Economia

L’AQUILA – Anziani al caldo con la caldaia nuova grazie allo sconto fiscale sulle ristrutturazioni assicurato. Ma niente box doccia nuovo o vasca con sportello al posto della scomoda vasca da scavalcare: in questo caso lo sconto vale solo se si rifà tutto l’impianto.  E’ questa una delle novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate in una circolare con le risposte ai quesiti posti sull’argomento dai Caf e degli operatori.

    Ecco le ‘istruzioni’ per chi volesse assicurarsi il bonus fiscale.

    – CALDAIA E SANITARI. L’Agenzia chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”. Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque. E’ possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

    – PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE. Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

    – ACQUISTO IMMOBILI PER LOCAZIONE. Il limite di 300 mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, anche nel caso di acquisto di più abitazioni.  In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, si precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro.  Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni.

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